Ministero dell'Istruzione e del Merito

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Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 – Ulteriori indicazioni operative alla luce della nota del M.I.M. n. 45357 del 21/02/2025

Si trasmette, in allegato, la circolare del Ministero dell’Istruzione, condivisa con l’INPS, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 e le integrazioni alla circolare n. 150796 del 25 settembre 2024, con particolare riguardo alla presentazione e trattazione delle istanze fuori dal sistema POLIS e si precisa quanto segue.

Il personale che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 162 e 163 della legge di bilancio 2025 non rientra più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio e non ha presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, i cui provvedimenti di collocamento a riposo sono da ritenersi annullati, potrà presentare istanza cartacea, al di fuori della piattaforma POLIS, all’istituzione scolastica di titolarità, che provvederà a protocollarla e a trasmetterla ai competenti Ambiti Territoriali entro il 4 marzo p.v.

Si precisa che per coloro i quali sarà accertato da parte dell’Inps il raggiungimento al 31 dicembre 2024 del requisito della massima anzianità contributiva (42/41 anni e 10 mesi) in presenza dell’età anagrafica di 65 anni, sulla base dei chiarimenti del Ministro per la pubblica amministrazione, resteranno confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dall’Amministrazione (collocamenti a riposo d’ufficio).

Analogamente, il personale per il quale, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell’attività lavorativa, potrà presentare, sempre all’istituzione scolastica di titolarità, istanza di revoca dell’istanza presentata entro il 21 ottobre 2024.

Si precisa che le modalità di cessazione che possono essere revocate, in quanto la revoca può determinare condizioni più favorevoli, rispetto alla cessazione, sono individuate esclusivamente nelle seguenti fattispecie:

  • Pensione Anticipata (Legge Fornero)
  • Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103)

Le Istituzioni Scolastiche, ricevute le istanze, verificheranno di aver compiutamente sistemato, tramite l’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb, le posizioni assicurative del personale interessato.

Infine, con riferimento alla fattispecie di trattenimento in servizio di cui all’art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025 – in quanto fattispecie non rientrante nella normale gestione delle cessazioni –si precisa che sarà oggetto di specifico successivo approfondimento.

Tuttavia, si evidenzia fin d’ora che detta possibilità non si attiva a domanda
dell’interessato, ma a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo
all’Amministrazione. Eventuali istanze che dovessero pervenire all’Istituzione Scolastica non dovranno, pertanto, essere prese in considerazione.

Nota AOOUSPBA n. 4507 del 25/2/2025

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