Si pubblica, per opportuna conoscenza, stante l’importanza delle relative indicazioni, la nota dell’USR per la Puglia – Ambito Territoriale di Bari, prot. n. 19236 del 29.05.2024.
Si sottolinea in particolare la seguente prescrizione contenuta nella nota del M.I.M. del 26.03.2024 prot. n.12423 che, all’art. 3 comma 3.d.b.d : PERSONALE NON UTILIZZATO NELLE OPERAZIONI DI ESAME, così recita testualmente “Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio FINO AL 30 GIUGNO 2024, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse”; e all’art.3 comma 3.a.– OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO – “L’articolo 1,co.4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. Si raccomanda pertanto la stretta osservanza di quanto sopra, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno.