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Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 ha disposto una serie di misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche per l’a.s. 2021-2022. In questa comunicazione si forniscono informazioni e disposizioni in merito a quanto disposto dal Decreto, in particolare dal comma 6 dell’art. 1 relativamente all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico.

In primo luogo, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire il Green Pass. Il mancato rispetto di tale disposizione viene considerato assenza ingiustificata e comporta, dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro e di conseguenza non viene corrisposta la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento; inoltre il mancato possesso e/o esibizione del Green Pass vengono sanzionati ai sensi della Legge n. 35/2020 con un’ammenda da 400 a 1000 euro.

L’obbligo del possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale; detta esenzione viene attestata da una certificazione rilasciata esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2 nazionale. Le certificazioni del personale esente dalla vaccinazione sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021 e alla Nota della Regione Puglia – Dipartimento Protezione della Salute N. 5884 del 28.08.2021.

Ciò premesso, si impartiscono le seguenti disposizioni.

1. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti gli ambienti dell’Istituto e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro.

2. È vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. Il personale scolastico, con esclusione del personale esente, è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all’obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” .

4. Le certificazioni del personale esente dalla vaccinazione sono valide anche in formato cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

5. La verifica avverrà mediante la app “Verifica C19” dallo scrivente e/o dai verificatori delegati dallo scrivente. Il trattamento dei dati segue la normativa vigente sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del D. Lgs. 101/2018. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App “VerificaC19”avviene con le seguenti modalità:

a. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra in formato digitale oppure cartaceo il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;

b. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni nel pieno rispetto della privacy. La verifica potrà avvenire anche mediante interrogazione del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della prevista interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, consentirà il prescritto controllo sul possesso/validità del GP.

6. Le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione
verde COVID-19 o relativamente alla certificazione di esenzione saranno anche accessibili al personale amministrativo autorizzato, per le attività di propria competenza.

7. Il controllo sul possesso della certificazione verde o di una certificazione di esenzione avverrà di norma all’ingresso in istituto .

8. Il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato dalle disposizioni vigenti.

9. È prevista anche la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione.

Si ribadisce infine la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione attualmente previste, quali: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si confida nella massima collaborazione.

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