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Obbligo vaccinale per il personale scolastico – D.L. 26 novembre 2021 n. 172 e Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Prot. 1889 del 7.12.2021

Con la presente si riassume il contenuto dell’allegata nota Nota Prot. 1889 del 7.12.2021 relativa all’obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 172/2021, della quale si raccomanda un’attenta lettura.

  • A decorrere dal 15 dicembre 2021 è introdotto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Fa eccezione il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualsiasi titolo, congedo per maternità o parentale).
  • Per il personale esterno che presta la propria attività lavorativa a scuola continua a valere il disposto dell’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 convertito dalla Legge 87/2021 (possesso del c.d. Green Pass “base”).
  • L’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (doppia somministrazione AstraZeneca, Pfizer,Moderna e monodose Johnson) e la somministrazione della dose di richiamo, da effettuarsi non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario ed entro la scadenza della certificazione verde rilasciata a seguito di guarigione o al completamento del ciclo vaccinale primario (nove mesi secondo le disposizioni attualmente vigenti).
  • Per quanto attiene l’esenzione dall’obbligo vaccinale, la normativa vigente prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV- 2”.
  • Il controllo e il rispetto dell’obbligo vaccinale sono assicurati dal Dirigente scolastico.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.

In tal caso, nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Donato FERRARA)

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